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News DGSA

Categoria

Ambiente

RENTRI SCATTA L'X-FIR DAL 15/09/2026

Manca ormai pochissimo alla svolta digitale nella gestione dei rifiuti.

Il 15 settembre 2026 rappresenta una data chiave per il sistema RENTRI: per i soggetti interessati dalla prima fase di iscrizione, diventa operativo il FIR digitale (X-FIR) e si conclude il periodo transitorio del cosiddetto “doppio binario”.

La disciplina è contenuta nel D.M. 4 aprile 2023, n. 59, adottato in attuazione dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020.

Cosa cambia dal 15 settembre 2026?

  • FIR digitale: emissione, compilazione e trasmissione del formulario dovranno avvenire in formato digitale attraverso i servizi interoperabili del RENTRI.
  • Fine del doppio binario: termina la fase di coesistenza tra documentazione cartacea e digitale.
  • Firme elettroniche: i soggetti coinvolti dovranno utilizzare gli strumenti di firma previsti dalla normativa.
  • Sistemi gestionali: le imprese dovranno garantire l’interoperabilità con RENTRI e la corretta gestione del format X-FIR.
  • Controlli durante il trasporto: la documentazione digitale dovrà essere accessibile e verificabile dagli organi competenti anche attraverso il codice identificativo univoco o il QR Code.

Chi è coinvolto?

Tra i soggetti interessati dalla prima fase rientrano, in particolare, imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, oltre a trasportatori, gestori degli impianti di trattamento, intermediari e commercianti di rifiuti.

⚠️ Attenzione alle sanzioni

Le violazioni degli obblighi RENTRI e degli adempimenti relativi ai FIR sono disciplinate dall’art. 258 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020.

Le sanzioni amministrative possono arrivare a 10.000 euro, e fino a 15.000 euro per i rifiuti pericolosi, oltre alle eventuali conseguenze penali nei casi previsti dalla legge.

Il 15 settembre non è quindi solo una nuova scadenza: è il passaggio definitivo a una gestione digitale del FIR.

Le aziende sono chiamate a verificare fin da subito software, procedure, firme, interoperabilità e flussi documentali, effettuando una simulazione completa del ciclo X-FIR prima dell’entrata a regime.

DGSA MAGAZINE 2026

Il DGSA Magazine del 1° semestre 2026 raccoglie le principali notizie, gli aggiornamenti normativi e gli approfondimenti che hanno caratterizzato i primi sei mesi dell'anno nel settore della salute e sicurezza sul lavoro.

In questa edizione troverete contenuti dedicati ai near miss e alla loro importanza nella prevenzione degli infortuni, alla corretta     gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione per il controllo del rischio Legionella, oltre ad approfondimenti sulla nuova Circolare Tecnica ACCREDIA DC n. 24/2026.
 

DGSA MAGAZINE 1° SEMSTRE 2026

Scadenza obbligo di comunicazione SIPIUI 31 marzo 2026

Si comunica che entro il 31 marzo del 2026 a tutti coloro che derivano acque pubbliche da pozzo, da sorgente o da corso d'acqua superficiale (AUTORIZZATI) si fa obbligo presentare denuncia annuale delle portate e dei volumi d’acqua derivati nell'anno al portale della regione lombardia SIPIUI (Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche).

La mancata o irregolare presentazione della denuncia annuale comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Si ricorda che la denuncia di cui sopra deve essere inviata anche se il prelievo è pari a zero.

Sono esclusi dall'obbligo di presentare la denuncia annuale delle acque derivate i prelievi definiti come domestici dall'articolo 4 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 2.

La denuncia annuale dovrà essere presentata, tramite l’applicativo SIPIUI, comunicando i volumi d'acqua prelevati nell'anno precedente (del 2025) deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2026.

Si rimanda al portale dedicato della regione Lombardia per le istruzioni operative:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/governo-delle-acque/reticoli-e-polizia-idraulica/denuncia-annuale-uso-acque-pubbliche-derivata--/denuncia-annuale-uso-acque-pubbliche-derivata--

MUD: Scadenza 3 Luglio 2026

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 53 del 05 marzo 2026 il Decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 30 gennaio 2026 che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2026, relativo alle dichiarazioni dell’anno 2025.

Ai sensi dell’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione è fissato in 120 giorni dalla pubblicazione. Pertanto, il MUD dovrà essere presentato entro il 3 luglio 2026.

Si evidenza, come ormai avviene in questi ultimi anni, che la dichiarazione avrà come punto di partenza le quantità in giacenza dichiarate con il MUD dello scorso anno e presenti al 31.12.2024 per ogni singolo rifiuto/ codice EER.

Invitiamo pertanto tutti i Clienti che vorranno usufruire della nostra collaborazione ai fini dell’adempimento normativo “Modello Unico di Dichiarazione Ambientale - MUD2026 ” a darcene cortesemente comunicazione a mezzo posta elettronica ENTRO e NON OLTRE IL 20 MARZO 2026.

Seguirà offerta dedicata con delega per l’espletamento attività.

RENTRI: Proroga al 15 settembre 2026 XFIR approvato camera 23 febbraio 2026

Nel quadro della conversione in legge del Decreto-Legge 31 dicembre 2025 n. 200 “Milleproroghe 2026”, il Governo ha ottenuto il voto di fiducia il 23 febbraio 2026, incassando l’approvazione della proroga dell’xFIR fino al 15 settembre 2026: una misura attesa che concede più tempo per l’adeguamento e garantisce maggiore certezza operativa a imprese e professionisti del settore. Il provvedimento passa ora al Senato per la conversione definitiva in legge, che dovrà avvenire entro il 1° marzo 2026.

 

Art. 13 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica).

“5-bis. A decorrere dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n.59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.”

Valutazione dei rischi da esposizione lavorativa alle VIBRAZIONI MECCANICHE

Le vibrazioni meccaniche, intese come onde di pressione che si propagano attraverso la parte del corpo a contatto con la sorgente vibratoria, possono comportare danni più o meno gravi a seconda dell’intensità e del tempo di esposizione al lavoratore esposto, in particolare:

  • per il sistema mano-braccio: danni al sistema vascolare, neurologico e muscoloscheletrico
  • per il sistema corpo intero: alterazioni alla colonna vertebrale, disturbi al rachide lombare, cervico-brachiali, digestivi e circolatori.

Come riportato dall’articolo 202 del D. Lgs 81/08 quando necessario il datore di lavoro deve misurare i livelli delle vibrazioni meccaniche con l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata (UNI EN ISO 5349 per il sistema mano-braccio, UNI EN ISO 2631-1 per il sistema corpo-intero). Resta inteso che la misurazione resta il metodo di riferimento per la valutazione dei rischi e diventa obbligatoria quando non è possibile reperire i dati necessari alla valutazione del rischio dalle banche dati approvate o dai dati forniti dal produttore dell’attrezzature di lavoro, della macchina e/o dell’impianto messo a disposizione dei lavoratori. Il TUS fissa i valori limite di esposizione con i quali vengono interpretati i dati misurati nell’indagine per implementare, ai fini di una corretta gestione del rischio, adeguate misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo il rischio residuo connesso all’attività.

Per maggiori informazioni contatta il Nostro Studio, personale qualificato in possesso di specifiche conoscenza in materia studierà la soluzione migliore per adempiere l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio da esposizione lavorativa a vibrazioni meccaniche.

Valutazione dei rischi da esposizione lavorativa al RUMORE

Il rumore può provocare danni uditivi (ipoacusia) ed extra-uditivi (alterazione del sistema cardiocircolatorio, endocrino, del sistema nervoso, etc.) alla salute dei lavoratori esposti di entità differente a seconda dell’intensità e del tempo di esposizione.

L’articolo 190 de D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi da esposizione lavorativa al rumore al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie a tutelare la salute dei lavoratori esposti al rischio.

Tale valutazione può comportare, laddove non è possibile escludere con certezza, sulla base dei dati dichiarati dai costruttori di macchine, attrezzature di lavoro ed impianti o dalle banche dati approvate dalla Commissione permanente, il superamento del valore inferiore di azione (80 dB) la misu razione dei livelli di intensità sonora, tramite indagine fonometrica, e il calcolo analitico dell’esposizione giornaliera (Lex8h) del lavoratore esposto al rischio. Lo stesso D.Lgs 81/08 fissa i valori limite di esposizione con i quali vengono interpretati i dati misurati ai fini di una corretta gestione del rischio tramite l’adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo il rischio residuo connesso all’attività.

È importante sottolineare che la valutazione del rischio rumore, e di conseguenza l’indagine fonometrica di supporto alla stessa, può essere eseguita da “personale qualificato in possesso di specifiche conoscenza in materia”; Il nostro Studio è lieto di supportare la propria clientela nell’attività di valutazione del rischio da esposizione lavorativa a rumore, adottando, caso per caso, la soluzione migliore assicurando conformità alla normativa vigente in materia.